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Norme per la sicurezza degli impianti. |
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Sono soggetti allapplicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile: a)
gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dellenergia elettrica allinterno degli edifici a partire dal
punto di consegna dellenergia fornita dallente distributore; b)
gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche; c)
gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d)
gli impianti idrosanitari nonche quelli di trasporto, di trattamento,
di uso, di accumulo e di consumo di acqua allinterno degli edifici
a partire dal punto di consegna dellacqua fornita dallente
distributore; e)
gli impianti per il trasporto e lutilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme allinterno degli edifici a partire dal punto
di consegna del combustibile gassoso fornito dallente distributore; f)
gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori
montacarichi, di scale mobili e simili; g)
gli impianti di protezione antincendio. 2
Sono altresi soggetti allapplicazione della presente legge
gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti
ad attivita produttive, commercio, al terziario e ad altri usi. Art.
2. - Soggetti abilitati. -
1 Sono abilitate allinstallazione, alla trasformazione, allampliamento
e alla manutenzione degli impianti di cui allart. 1 tutte le imprese,
singole o associate regolarmente iscritte nel registro delle ditte di
cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nellalbo provinciale delle imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2
Lesercizio delle attivita di cui al comma 1 e subordinato
al possesso dei requisiti tecnico - professionali, di cui allart.
3, da parte dellimprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso,
prepone allesercizio delle attivita di cui al medesimo comma
1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. Art.
3. - Requisiti tecnico - professionali. -
1. I requisiti tecnico - professionali di cui allart. 2, comma 2,
sono i seguenti: a)
laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita
statale e legalmente riconosciuta; b)
oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione
relativa al settore delle attivita di cui allart. 2, comma
1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo
di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore; c)
oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento,
di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore; d)
oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attivita dellimpresa stessa,
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dellapprendistato, in qualita di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attivita di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui allart. 1. Art.
4. - Accertamento dei requisiti tecnico - professionali. (abrogato dall'Art. 7 del DPR n° 392 del 18/04/94) -
1. Laccertamento dei requisiti tecnico- professionali e espletato
per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per lartigianato. Per
tutte le altre imprese e espletato da una commissione nominata dalla
giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali
un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza
dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori
di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni
delle categorie piu rappresentative a livello nazionale degli esercenti
le attivita disciplinate dalla presente legge; la commissione e
presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da
un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica 2.
Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico -
professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui allart.
15. Art. 5. - Riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali. - (abrogato dall'Art. 7 del DPR n° 392 del 18/04/94) 1.
Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla commissione provinciale per lartigianato,
coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno
un anno nellalbo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione
degli impianti di cui allart. 1. 2.
Hanno altresi diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico - professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere
iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte
di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni
ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti
di cui allart. 1. Art.
6. - Progettazione degli impianti. - 1.
Per linstallazione, la trasformazione e lampliamento degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dellart.
1 e obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti,
iscritti negli albi professionali, nellambito delle rispettive competenze. 2.
La redazione del progetto per linstallazione, la trasformazione
e lampliamento degli impianti di cui al comma 1 e obbligatoria
al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione
di cui allart. 15. 3.
Il progetto di cui al comma 1 e depositato: a)
presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni
alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti; b)
presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per
gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione. Art.
7. - Installazione degli impianti. -
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
darte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola
darte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche
di sicurezza dellEnte italiano di unificazione (Uni) e del Comitato
elettrotecnico italiano (Cei), nonche nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti
a regola darte. 2.
In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti
di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita
o di altri sistemi di protezione equivalenti. 3.
Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente
legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto
dal presente articolo. Art.
8. - Finanziamento dellattivita di normazione tecnica. -
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dallIstituto
nazionale per Iassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
per Iattivita di ricerca di cui allart. 3, terzo comma,
del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni, dalla legge
12 agosto 1982, n.597, e destinato allattivita di normazione
tecnica. di cui allart. 7 della presente legge, svolta dallUni
e dal Cei. 2.
La somma di cui al comma 1, calcolata sullammontare del contributo
ver- sato
dallINAIL nel corso dellanno precedente, e iscritta
a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato per il 1990
e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti. Art.
9. - Dichiarazione di conformita. -
1. Al termine dei lavori limpresa installatrice e tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformita degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui allart. 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dellimpresa installatrice e recante i
numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente
la tipologia dei materiali impiegati nonche, ove previsto, il progetto
di cui allart. 6. Art.
10. - Responsabilita del committente o del proprietario. -
1. Il committente o il proprietario e tenuto ad affidare i lavori
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui allart. 1 ad imprese abilitate ai sensi dellart.
2. Art.
11. - Certificato di abitabilita e di agibilita - 1.
Il sindaco rilascia il certificato di abitabilita o di agibilita
dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformita o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto
dalle leggi vigenti. Art.
12. - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri. -
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
del certificato di collaudo, nonche dallobbligo di cui allart.
10, i lavori concernenti lordinaria manutenzione degli impianti
di cui allart. 1. 2.
Sono altresi esclusi dagli obblighi della redazione del progetto
e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi
per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per
gli impianti di cantiere e similari, fermo restando lobbligo del
rilascio della dichiarazione di conformita di cui allart.
9. Art.
13. - Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformita
o del certificato di collaudo. -
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e)
e g), e 2 dellart. 1 vengano installati in edifici per i quali e
gia stato rilasciato il certificato di abitabilita, limpresa
installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione
dei lavori, il progetto di rifacimento dellimpianto e la dichiarazione
di conformita o il certificato di collaudo degli impianti installati,
ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui allart.
15. 2.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione
di conformita o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono
alla sola parte degli impianti oggetto dellopera di rifacimento.
Nella relazione di cui allart. 9 dovra essere espressamente
indicata la compatibilita con gli impianti preesistenti. Art.
14. - Verifiche. -
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita
degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unita sanitarie locali, i Comandi provinciali
dei Vigili del fuoco e lIstituto superiore per la prevenzione e
la sicurez-za del lavoro (ISPESL) hanno facolta di avvalersi della
collaborazione dei liberi professionisti, nellambito delle rispettive
competenze di cui allart. 6, comma 1, secondo le modalita
stabilite dal regolamento di attuazione di cui allart. 15. 2.
Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta. Art.
15. - Regolamento di attuazione. -
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
e emanato, con le procedure di cui allart. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel
regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti
obbligatoria la redazione del progetto di cui allart. 6 e sono definiti
i criteri e le modalita di redazione del progetto stesso in relazione
al grado di complessita tecnica dellinstallazione degli impianti,
tenuto conto dellevoluzione tecnologica, per fini di prevenzione
e di sicurezza. 2.
Presso il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato
e istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore
generale della competente Direzione generale del Ministero dellindustria,
del commercio e dellartigianato, o da un suo delegato, e composta
da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate,
da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai
rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti eroga-tori
di energia elettrica e di gas. 3.
La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi
sullevoluzione tecnologica del comparto. Art.
16. - Sanzioni. -
1. Alla violazione di quanto previsto dallart. 10 consegue, a carico
del committente o del proprietario, secondo le modalita previste
dal regolamento di attuazione di cui allart. 15, una sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre
norme della presente legge consegue secondo le modalita previste
dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da
lire un milione a lire dieci milioni. 2.
Il regolamento di attuazione di cui allart. 15 determina le modalita della
sospensione delle imprese dal registro o dallalbo di cui allart.
2, comma 1 e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi dopo la terza violazione delle norme relative
alla sicurezza degli impianti, nonche gli aggiornamenti dellentita
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1. Art.
17. - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali. -
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti,
qualora siano in contrasto con la presente legge. Art.
18. - Disposizioni transitorie. -
1. Fino allemanazione del regolamento di attuazione di cui allart.
15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui allart. 1
le imprese di cui allart. 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire
gli impianti secondo quanto prescritto dallart. 7 ed a rilasciare
al committente o al proprietario la dichiarazione di conformita
recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell Iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2.
La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la
dichiarazione di conformita di cui allart. 9. Art.
19. - Entrata in vigore. -
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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