1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore
di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi
esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile
del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere
in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il
datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione
e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è
comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica,
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento
lavoratori dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta
lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se
la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a
persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della
quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al
numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere
attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione
dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3
e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone
o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità
in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato
del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il
nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è
corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento
alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e
protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati
svolti;
c) il curriculum professionale.