1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unitą produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneitą tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attivitą.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivitą lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 [...].
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivitą delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.