1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravitą o il lato pił pesante nel
caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi
che i lavoratori corrono se queste attivitą non vengono eseguite in maniera
corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma
1.