1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature
di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature
di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.
35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta
in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione
ai rischi causati ad altre persone.