1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
4. L'intestazione del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla
seguente:
[...].
5. L'articolo 6, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le
parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende" è soppressa la
parola "industriali".
6. L'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...]..
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
11. L'art. 40 del decreto de Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
[...].
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
14. Le disposizioni di cui al presente articolo
entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.