1. L'INAIL e l'ISPESL si
forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e L'INAIL indicono
una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento
in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi
di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative
e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali.
3. I criteri per la raccolta
ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme
UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio,
ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro
successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri
integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta
e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche
eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di
buona tecnica.