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Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanitā e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente: a) č riconosciuta la conformitā alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [....]; b) si dā attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunitā europea per le parti in cui modificano modalitā esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive giā recepite nell'ordinamento nazionale; c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
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