1. Il rappresentante
per la sicurezza:
a) accede
ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,
alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato
sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività
di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato
in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma
5;
e) riceve
le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve
le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve
una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.
22;
h) promuove
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula
osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
l) partecipa
alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte
in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte
il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
o) può fare
ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione
e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati
per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
2. Il rappresentante
per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio
delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità
per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede
di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante
per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante
per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni
sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).