1. In tutte
le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante
per la sicurezza.
2. Nella aziende,
o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite
dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende,
ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda.
In assenza
di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero,
le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza,
nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento
delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso
di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del
mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4.
Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione
pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
6. In ogni
caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante
nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti
nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti
in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità
e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria
con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art.22,
comma 7.