1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno
una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro
sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie
che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita
riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale
della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.