Art. 1.- Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante
il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle
Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, nonchè
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi
con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche,
dei musei e delle areee archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi,
le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato [....]
individuate con decreto del Ministro competente di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei
lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei
lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme
del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4 bis. Il datore
di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti
e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono
tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4 ter. Nell'ambito
degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro
non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 lettera
a), e 11, primo periodo.
Art.
1.- Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante
il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle
Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, nonchè
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi
con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche,
dei musei e delle areee archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi,
le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato [....]
individuate con decreto del Ministro competente di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei
lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei
lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme
del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4 bis. Il datore
di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti
e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono
tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4 ter. Nell'ambito
degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro
non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 lettera
a), e 11, primo periodo. |